| I provvedimenti del Giudice sportivo |
| mercoledì 31 marzo 2010 | |
AMMENDE A CARICO DI SOCIETA'
"Per avere propri sostenitori, dal 17°
minuto del secondo tempo e fino al termine della gara, fatto oggetto
uno degli assistenti arbitrali del lancio di sputi alcuni dei quali lo
attingevano in numerose parti del corpo. Per avere al termine della gara
persona non identificata, ma chiaramente riconducibile alla società
ospitante, urlato all'indirizzo di uno degli assistenti arbitrali cui si
era avvicinata espressioni offensive e gravemente minacciose ("ti
aspetto fuori e ti ammazzo"). Per avere persone non identificate,
indebitamente presenti nello spazio antistante gli spogliatoi, insultato
la assistente arbitrale tentando anche, una di esse qualificatasi
dirigente della squadra ospitante, di entrare nel locale. Per avere
propri sostenitori tentato più volte nel corso del secondo di divellere
con calci il cancello della tribuna".
"Per
indebita presenza, al termine del primo tempo, di persone non
identificate, ma chiaramente riconducibili alla società ospitante, nello
spazio antistante gli spogliatoi. Per avere propri sostenitori
imbrattato il settore tribuna riservato ai tifosi della squadra ospitata
con la scritta "Rossanesi tutti appesi" e con sterco ed uova; e per
avere gli stessi fatto esplodere nel proprio settore due petardi.
Sanzione così determinata in considerazione del grave incitamento alla
violenza desumibile dalla scritta su riportata e della particolare
volgarità del trattamento riservato ai tifosi della squadra ospite,
sintomatici, tali elementi, dell'assenza negli autori di tutti i
principi menzionati nell'art. 1 del CGS".
"Per
avere propri sostenitori in campo avverso lanciato due bottiglie di
plastica (di cui una vuota ed una semivuota) che cadevano nei pressi
della panchina della società ospitante".
"Per avere persona non presente in distinta, chiaramente
riconducibile alla società ospitante ed indebitamente presente nello
spazio antistante".
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA Durissima la sentenza emessa nei confronti dell'Acicatena, il cui campo è stato squalificato (con l'obbligo di giocare senza tifosi) fino al 31 marzo del 2011. Agli etnei anche un'ammenda di 10.000 euro. Di seguito le motivazioni del provvedimento. "Per avere due persone, individuate quali addette allo stadio della società ospitante, insultato ripetutamente, nel corso del secondo tempo, il portiere della squadra ospite. Una di dette persone, di cui era stato in precedenza disposto l'allontanamento, all'atto della espulsione di un calciatore della squadra ospitante (50° minuto del secondo tempo), entrata sul terreno di gioco dapprima si avvicinava con fare minaccioso all'arbitro rivolgendogli espressioni ingiuriose e dal tenore estremamente minaccioso ("pezzo di merda, ti ammazzo, ti ammazzo, palermitano di merda"), tentando anche di colpirlo con una pallonata; e subito dopo, direttasi verso uno degli assistenti arbitrali, tentava di colpire il medesimo lanciandogli contro, con violenza, un pallone e rivolgendogli espressioni ingiuriose e minacciose. Nella circostanza venivano dalle tribune lanciate due pietre che sfioravano l'Ufficiale di Gara. Per avere, al termine della gara, l'altro addetto al servizio stadio, anch'esso in precedenza allontanato, aperto il cancello di accesso al terreno di gioco invitando, con ampi gesti delle braccia, il pubblico delle tribune ad entrare. Per assembramento ostile lungo il tunnel che adduce agli spogliatoi di circa trenta persone non identificate, ma chiaramente riconducibili alla società ospitante, le quali, unitamente ai due addetti allo stadio, impedivano agli Ufficiali di Gara di raggiungere gli spogliatoi e rivolgevano loro espressioni gravemente ingiuriose ed estremamente minacciose ("oggi vi facciamo la fossa, a casa non ci tornate"). Nella circostanza gli Ufficiali di Gara, temendo per la propria incolumità, tentavano di raggiungere nuovamente il terreno di gioco ma venivano bloccati dalle persone che poco prima erano state fatte entrare dagli addetti allo stadio: alcune di dette persone si scagliavano contro l'arbitro colpendolo con violenti pugni alla schiena e con calci alle gambe e ai glutei, cagionandogli immediata e forte sensazione dolorifica. Il tutto accompagnato da ingiurie, minacce gravi ("vi meritate questa fine, a casa non vi facciamo tornare, qui non ci dovete mettere più piede") e ripetuti tentativi di aggressione anche in danno di uno degli assistenti arbitrali che, malgrado la protezione di un carabiniere, veniva colpito con un calcio alla gamba avvertendo dolore. Poco dopo i componenti la squadra ospite venivano fatti oggetto di offese e minacce gravissime ("ora vi scanniamo come i porci e vi mandiamo all'ospedale"). L'intervento di alcuni carabinieri riusciva a sottrarre l'arbitro ad una seconda aggressione e consentiva agli Ufficiali di Gara di entrare nel loro spogliatoio. Per avere persone non identificate, ma chiaramente riconducibili alla società ospitante, sfondato con violentissimi colpi la porta dello spogliatoio arbitrale, malgrado fosse stata chiusa a chiave dall'interno, e, una volta entrate, colpito dapprima l'osservatore arbitrale con uno schiaffo al volto e subito dopo il direttore di gara ed uno dei suoi assistenti. In particolare l'arbitro veniva colpito con un violentissimo pugno al petto, con un forte calcio alla gamba e con un violentissimo schiaffo in pieno volto, tanto da avvertire intensa sensazione dolorifica e momentaneo appannamento della vista. L'assistente arbitrale riceveva un pugno all'altezza del petto ed un calcio all'addome, colpi questi che gli procuravano intensa sensazione dolorifica; nella circostanza uno dei due addetti allo stadio tentava di colpire lo stesso assistente con un pugno al volto ma, resosi conto di essere stato riconosciuto, desisteva dandosi alla fuga. Gli ufficiali di gara, al momento di lasciare con la loro vettura l'impianto sportivo, venivano fatto oggetto da parte di sostenitori locali di nuovi insulti e nuove minacce, e riuscivano ad allontanarsi scortati da tre autovetture dei carabinieri. Sanzione così determinata in considerazione sia della eccezionale gravità dei fatti sintomatici di cieca e aberrante violenza, di totale assenza nei loro autori dei principi di lealtà e correttezza alla base di ogni attività sportiva, sia della oggettiva idoneità della violenza esercitata in danno degli Ufficiali di Gara a porre in gravissimo pericolo la incolumità fisica dei medesimi, sia infine in considerazione della recidiva reiterata e specifica della società per i fatti di cui ai C.U. 46, 67, 68, 72, 78, 87, 102, 107, 110, 125 e 137". fonte: cittasport.it |
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