AMMENDE A CARICO DI SOCIETA'
€
2.000,00 e diffida MAZARA 1946
"Per avere propri sostenitori, dal 17°
minuto del secondo tempo e fino al termine della gara, fatto oggetto
uno degli assistenti arbitrali del lancio di sputi alcuni dei quali lo
attingevano in numerose parti del corpo. Per avere al termine della gara
persona non identificata, ma chiaramente riconducibile alla società
ospitante, urlato all'indirizzo di uno degli assistenti arbitrali cui si
era avvicinata espressioni offensive e gravemente minacciose ("ti
aspetto fuori e ti ammazzo"). Per avere persone non identificate,
indebitamente presenti nello spazio antistante gli spogliatoi, insultato
la assistente arbitrale tentando anche, una di esse qualificatasi
dirigente della squadra ospitante, di entrare nel locale. Per avere
propri sostenitori tentato più volte nel corso del secondo di divellere
con calci il cancello della tribuna".
€ 1.500,00 MILAZZO
"Per
indebita presenza, al termine del primo tempo, di persone non
identificate, ma chiaramente riconducibili alla società ospitante, nello
spazio antistante gli spogliatoi. Per avere propri sostenitori
imbrattato il settore tribuna riservato ai tifosi della squadra ospitata
con la scritta "Rossanesi tutti appesi" e con sterco ed uova; e per
avere gli stessi fatto esplodere nel proprio settore due petardi.
Sanzione così determinata in considerazione del grave incitamento alla
violenza desumibile dalla scritta su riportata e della particolare
volgarità del trattamento riservato ai tifosi della squadra ospite,
sintomatici, tali elementi, dell'assenza negli autori di tutti i
principi menzionati nell'art. 1 del CGS".
400,00 TRAPANI CALCIO
"Per
avere propri sostenitori in campo avverso lanciato due bottiglie di
plastica (di cui una vuota ed una semivuota) che cadevano nei pressi
della panchina della società ospitante".
€ 300,00 SAPRI CALCIO
S.R.L.
"Per avere persona non presente in distinta, chiaramente
riconducibile alla società ospitante ed indebitamente presente nello
spazio antistante".
A CARICO DI ALLENATORI
Squalifica
per 3 gare effettive a TERRANOVA NICOLO' (MAZARA 1946) "Per avere
profferito all'indirizzo dell'arbitro e del suo assistente espressioni
gravemente offensive, reiterandole anche dopo avere lasciato il recinto
di gioco, allontanato".
Squalifica per 1 gara effettiva a ROGAZZO
ANTONIO (SAPRI CALCIO S.R.L.) "Per essersi rivolto ad un dirigente della
squadra avversaria con espressioni irriguardose, allontanato".
Squalifica
per 1 gara effettiva a CARELLA GIUSEPPE (ROSARNO) "Alla realizzazione
di una rete da parte della propria squadra entrava indebitamente sul
terreno di gioco, allontanato".
A CARICO DI CALCIATORI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DALL'OGLIO MAURIZIO
(A.C.R. MESSINA S.R.L.)
COSTA DANIELE (ACICATENA)
SANFILIPPO
CHRISTIAN (ACICATENA)
DI SOLE FABIO (SAPRI CALCIO S.R.L.)
"Per
avere, al termine della gara, rivolto espressioni offensive
all'indirizzo di un Assistente Arbitrale gesticolando platealmente".
CUTAIA
PIETRO (TRAPANI CALCIO)
"Per avere, al termine della gara, tenuto
comportamento gravemente irriguardoso nei confronti dell'Arbitro".
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FEMIANO FABIO (ACICATENA)
CARROZZA
ANTONIO (ROSSANESE A.S.D.)
SABATINO ALESSANDRO (A.C.R. MESSINA
S.R.L.)
CERVILLERA ROSARIO (A.C.R. MESSINA S.R.L.)
COSTA DANIELE
(ACICATENA)
SANTAMARIA DAVIDE (MILAZZO)
MAZZARELLA ANDREA (ADRANO
CALCIO O.N.L.U.S.)
MISITI GIUSEPPE (ADRANO CALCIO O.N.L.U.S.)
CRISALLI
ANTONIO (HINTERREGGIO)
CHIMIRRI GIOVANNI (MILAZZO)
FALCO ANGELO
(MODICA CALCIO)
LA VACCARA CALOGERO (PALAZZOLO A.S.D.)
CALOMINO
FRANCESCO (ROSSANESE A.S.D.)
DOMINGUEZ NICOLAS IGNACIO (ROSSANESE
A.S.D.)
CUTAIA PIETRO (TRAPANI CALCIO)
Durissima la sentenza emessa nei confronti dell'Acicatena,
il cui campo è stato squalificato (con l'obbligo di giocare senza
tifosi) fino al 31 marzo del 2011. Agli etnei anche un'ammenda di 10.000
euro. Di seguito le motivazioni del provvedimento.
"Per avere due persone, individuate quali addette
allo stadio della società ospitante, insultato ripetutamente, nel corso
del secondo tempo, il portiere della squadra ospite. Una di dette
persone, di cui era stato in precedenza disposto l'allontanamento,
all'atto della espulsione di un calciatore della squadra ospitante (50°
minuto del secondo tempo), entrata sul terreno di gioco dapprima si
avvicinava con fare minaccioso all'arbitro rivolgendogli espressioni
ingiuriose e dal tenore estremamente minaccioso ("pezzo di merda, ti
ammazzo, ti ammazzo, palermitano di merda"), tentando anche di colpirlo
con una pallonata; e subito dopo, direttasi verso uno degli assistenti
arbitrali, tentava di colpire il medesimo lanciandogli contro, con
violenza, un pallone e rivolgendogli espressioni ingiuriose e
minacciose. Nella circostanza venivano dalle tribune lanciate due pietre
che sfioravano l'Ufficiale di Gara. Per avere, al termine della gara,
l'altro addetto al servizio stadio, anch'esso in precedenza allontanato,
aperto il cancello di accesso al terreno di gioco invitando, con ampi
gesti delle braccia, il pubblico delle tribune ad entrare. Per
assembramento ostile lungo il tunnel che adduce agli spogliatoi di circa
trenta persone non identificate, ma chiaramente riconducibili alla
società ospitante, le quali, unitamente ai due addetti allo stadio,
impedivano agli Ufficiali di Gara di raggiungere gli spogliatoi e
rivolgevano loro espressioni gravemente ingiuriose ed estremamente
minacciose ("oggi vi facciamo la fossa, a casa non ci tornate"). Nella
circostanza gli Ufficiali di Gara, temendo per la propria incolumità,
tentavano di raggiungere nuovamente il terreno di gioco ma venivano
bloccati dalle persone che poco prima erano state fatte entrare dagli
addetti allo stadio: alcune di dette persone si scagliavano contro
l'arbitro colpendolo con violenti pugni alla schiena e con calci alle
gambe e ai glutei, cagionandogli immediata e forte sensazione
dolorifica. Il tutto accompagnato da ingiurie, minacce gravi ("vi
meritate questa fine, a casa non vi facciamo tornare, qui non ci dovete
mettere più piede") e ripetuti tentativi di aggressione anche in danno
di uno degli assistenti arbitrali che, malgrado la protezione di un
carabiniere, veniva colpito con un calcio alla gamba avvertendo dolore.
Poco dopo i componenti la squadra ospite venivano fatti oggetto di
offese e minacce gravissime ("ora vi scanniamo come i porci e vi
mandiamo all'ospedale"). L'intervento di alcuni carabinieri riusciva a
sottrarre l'arbitro ad una seconda aggressione e consentiva agli
Ufficiali di Gara di entrare nel loro spogliatoio. Per avere persone non
identificate, ma chiaramente riconducibili alla società ospitante,
sfondato con violentissimi colpi la porta dello spogliatoio arbitrale,
malgrado fosse stata chiusa a chiave dall'interno, e, una volta entrate,
colpito dapprima l'osservatore arbitrale con uno schiaffo al volto e
subito dopo il direttore di gara ed uno dei suoi assistenti. In
particolare l'arbitro veniva colpito con un violentissimo pugno al
petto, con un forte calcio alla gamba e con un violentissimo schiaffo in
pieno volto, tanto da avvertire intensa sensazione dolorifica e
momentaneo appannamento della vista. L'assistente arbitrale riceveva un
pugno all'altezza del petto ed un calcio all'addome, colpi questi che
gli procuravano intensa sensazione dolorifica; nella circostanza uno dei
due addetti allo stadio tentava di colpire lo stesso assistente con un
pugno al volto ma, resosi conto di essere stato riconosciuto, desisteva
dandosi alla fuga. Gli ufficiali di gara, al momento di lasciare con la
loro vettura l'impianto sportivo, venivano fatto oggetto da parte di
sostenitori locali di nuovi insulti e nuove minacce, e riuscivano ad
allontanarsi scortati da tre autovetture dei carabinieri. Sanzione così
determinata in considerazione sia della eccezionale gravità dei fatti
sintomatici di cieca e aberrante violenza, di totale assenza nei loro
autori dei principi di lealtà e correttezza alla base di ogni attività
sportiva, sia della oggettiva idoneità della violenza esercitata in
danno degli Ufficiali di Gara a porre in gravissimo pericolo la
incolumità fisica dei medesimi, sia infine in considerazione della
recidiva reiterata e specifica della società per i fatti di cui ai C.U.
46, 67, 68, 72, 78, 87, 102, 107, 110, 125 e 137".
fonte: cittasport.it
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