GARA DEL 14 FEBBRAIO 2010 MAZARA – ADRANO CALCIO
"Il Giudice Sportivo,
- Considerato che la società Adrano Calcio Onlus non ha tempestivamente
preannunciato il reclamo della gara di cui in epigrafe e che le
motivazioni dello stesso sono pervenute a questo Giudice Sportivo ben
oltre i limiti temporali previsti dal CGS.
- Visto l’art. 33, comma 5, del CGS 137
P.Q.M.
Delibera:
1. Di dichiarare inammissibile il reclamo
2. Di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente
punteggio: Mazara – Adrano 3-1
3. Di addebitare sul conto della società Adrano Calcio Onlus la tassa di
reclamo.
AMMENDE
€ 1.200,00 ADRANO CALCIO O.N.L.U.S.
“Per avere propri sostenitori in campo avverso:
- dal 20° del primo tempo e fino al termine della gara, fatto oggetto
uno degli Assistenti Arbitrali del lancio di sputi che attingevano
l'Ufficiale di gara alla testa ed alle spalle;
- per avere, al termine della gara persona non identificata, ma
chiaramente riconducibile alla società ospitata, indebitamente presente
nello spazio antistante gli spogliatoi, rivolto espressioni offensive
all'indirizzo di un Assistente Arbitrale. ( R A - R AA )”.
€1.000,00 ACICATENA
“Per avere, al termine della gara, persone non identificate, ma
chiaramente riconducibili alla società ospitante, indebitamente presenti
nello spazio antistante gli spogliatoi, rivolto ingiurie di estrema
gravità all'indirizzo di un Assistente Arbitrale. ( R AA )”.
€ 800,00 ROSARNO
“Per avere un proprio sostenitore, nel corso del secondo tempo, lanciato
all'indirizzo del Direttore di gara uno sputo che lo attingeva al
volto.”
A CARICO DI DIRIGENTI
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. per
4 gare effettive a RENDA PASQUALE LUCIANO (SAMBIASE 1962)
“Entrato indebitamente sul terreno di gioco, rivolgeva espressioni
offensive all'indirizzo del Direttore di gara. Al termine della gara
entrava nello spogliatoio arbitrale protestando con tono minaccioso, nei
confronti della terna arbitrale. ( R A - R AA )”.
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. per
2 gare effettive a FORMOSA SERGIO (ACICATENA)
“Abbandonata la propria area tecnica ed avvicinatosi con atteggiamento
minaccioso ad uno degli Assistenti Arbitrali, rivolgeva al medesimo
espressioni gravemente offensive. ( R AA )”.
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. per
2 gare effettive a SANGIORGIO LUIGI (ADRANO CALCIO O.N.L.U.S.)
“Per avere, al termine della gara, rivolto ad uno degli Assistenti
Arbitrali espressioni gravemente offensive e minacciose.
A CARICO DI ALLENATORI
Squalifica per 2 gare effettive a PASCUCCI CARLO (ADRANO CALCIO
O.N.L.U.S.)
“Per avere, al termine della gara, rivolto ad uno degli Assistenti
Arbitrali, assumendo atteggiamento minaccioso, espressioni offensive. ( R
AA )”.
A CARICO DI CALCIATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ACCAPUTO CARMELO (ROSSANESE A.S.D.)
FILIPPI GIACOMO (TRAPANI CALCIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
ALDERUCCIO PIETRO (MAZARA 1946)
MORANO ALCIBIADE (ROSSANESE A.S.D.)
MONFORTE BENEDETTO (SAPRI CALCIO S.R.L.)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (VIII
INFR):
ALTOBELLO ERRICO (A.C.R. MESSINA S.R.L.)
CALABRO ANTONIO (A.C.R. MESSINA S.R.L.)
RUFFOLO GASPARE (SAPRI CALCIO S.R.L.)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV
INFR):
DAIDONE FRANCESCO (ACICATENA)
CASSARO RICCARDO (NISSA FOOTBALL CLUB A.S.D)
MAGGIO FRANCESCO (NISSA FOOTBALL CLUB A.S.D)
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