| Le decisioni del giudice sportivo |
| mercoledì 24 febbraio 2010 | |
Le decisioni del Giudice Sportivo del 24 Febbraio 2010.
A CARICO DELLE SOCIETA'
€ 2.500,00 e diffida VIGOR LAMEZIA S.R.L. Per avere propri sostenitori:- per l'intera durata della gara, fatto oggetto uno degli Assistenti Arbitrali del lancio di getti di acqua, caramelle, bottigliette di plastica, nonchè di sputi. L'Ufficiale di gara veniva attinto in varie parti del corpo dall'acqua e dagli sputi; - nel corso del secondo tempo, in seguito all'espulsione di un calciatore della propria squadra, lanciato sul terreno di gioco un ombrello della lunghezza di circa un metro, che tuttavia non colpiva alcuno; - al termine della gara, lanciato contro l'Arbitro, che si accingeva a fare rientro negli spogliatoi, monete, bottigliette di acqua e contenitori di caffè "Borghetti" uno dei quali colpiva il Direttore di gara ad una gamba cagionandogli lieve sensazione dolorifica. Per avere, al termine del primo tempo persona non direttamente identificata dagli Ufficiali di gara ma chiaramente riconducibile alla società, apostrofato il Direttore di gara ed uno dei suoi Assistenti con espressioni gravemente offensive ed intimidatorie; - Per essere stata l'auto di proprietà di uno degli Assistenti, parcheggiata, su indicazione dei dirigenti della società locale nei pressi dello spogliatoio, danneggiata con rigature su varie parti ( cofano , paraurti e tetto ). Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati. ( R A - R AA ) € 1.000,00 e diffida HINTERREGGIO Per avere propri sostenitori, per l'intera durata del secondo tempo, rivolto pesanti insulti all'indirizzo di un Assistente Arbitrale. Per avere un gruppo di propri sostenitori, penetrati al termine della gara nello spiazzo antistante gli spogliatoi, tentato di aggredire gli Ufficiali di gara senza riuscire nell'intento per il pronto intervento delle Forze dell'Ordine e dei propri dirigenti. Sanzione così determinata per un verso in considerazione della recidiva specifica per i fatti di cui al C.U. n° 62, per l'altro verso per avere i propri dirigenti cooperato con le Forze dell'Ordine al fine di impedire che gli Ufficiali di Gara fossero aggrediti dai propri sostenitori.
A CARICO DEI DIRIGENTI
INIBIZIONEa svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. per 4 gare effettive al Sig. BORGHETTO EUGENIO (HINTERREGGIO) Allontanato per essersi rivolto all'Arbitro in maniera ineducata e contraria ai principi regolamentari, al termine della gara profferiva all'indirizzo di un Assistente Arbitrale espressioni dal contenuto gravemente minaccioso ed intimidatorio. Sanzione così determinata in considerazione della modalità della condotta posta in essere nei confronti degli Ufficiali di gara ed assolutamente incompatibile con la qualifica rivestita dal soggetto. ( R A - R AA ) a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. per 3 gare effettive al Sig. IANNAZZO PIETRO (SAMBIASE 1962) Al termine della gara, durante lo svolgimento della formalità del fair-play, si avvicinava con atteggiamento minaccioso al Direttore di gara urlandogli: "ti consiglio di non venire mai a Lamezia, sei scandaloso". Reiterava, con lo stesso atteggiamento e con lo stesso tono di voce, dette espressioni anche all'interno degli spogliatoi. Sanzione così determinata in considerazione del carattere gravemente intimidatorio delle espressioni usate del tutto incompatibili con la qualifica rivestita dal suo autore. a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. per 1 gara effettiva al Sig. IONA EMANUELE (VIGOR LAMEZIA S.R.L.) Per essersi, al termine della gara, rivolto agli Ufficiali di gara, in maniera ineducata e contraria ai principi regolamentari.
A CARICO DEI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVECANDIDO GIUSEPPE (ACICATENA) Per essersi rivolto ad un Assistente Arbitrale con termini gravemente irriguardosi, allontanato. CARRA ALFIO (ADRANO CALCIO O.N.L.U.S.) Per essersi rivolto ad un Assistente Arbitrale con termini gravemente irriguardosi, allontanato.
A CARICO DEGLI ALLENATORI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVEIACONO FULLONE GIOVANNI (MAZARA 1946) Per avere, al termine del primo tempo, protestato violentemente ed insistentemente nei confronti dell'Arbitro al quale si rivolgeva con termini gravemente irriguardosi e contrari ai principi regolamentari. Notificatogli il provvedimento di allontanamento, rientrava in campo alla ripresa del gioco costringendo il Direttore di gara ad allontanarlo nuovamente. SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE CIMINO MARIO (ROSSANESE A.S.D.) Per proteste nei confronti dell'Arbitro espresse con termini offensivi. RIGOLI GIUSEPPE (VIGOR LAMEZIA S.R.L.) Malgrado fosse stato in precedenza richiamato, entrava ripetutamente sul terreno di gioco e, in una occasione, si rivolgeva al capitano della squadra avversaria in maniera ineducata e contraria ai principi regolamentari.
A CARICO DEI GIOCATORI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE MANGIAPANE BENEDETTO
GINOBILI MAXIMILIANO
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