e decisioni del Giudice Sportivo del 25 Novembre 2009.
A CARICO DELLE SOCIETA'
€ 1.000,00 MILAZZO
Per avere propri sostenitori, nel corso del secondo tempo fatto oggetto
un Assistente Arbitrale del lancio di numerosi sputi alcuni dei quali
lo attingevano in varie parti del corpo. ( R AA )
€ 600,00 ACICATENA
Per indebita presenza nel recinto di gioco di due persone non
identificate, ma chiaramente riconducibili alla società ospitante, una
delle quali rivolgeva ad un calciatore della squadra avversaria
espressioni minacciose ed offensive.
€ 400,00 A.C.R. MESSINA S.R.L.
Per avere propri sostenitori nel corso del secondo tempo, lanciato
getti di acqua all'indirizzo del Direttore di gara attingendolo in più
parti del corpo. ( R AA )
A CARICO DEI DIRIGENTI
INIBIZIONE
a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 16/05/2010 al Sig. STRANO SEBASTIANO (ACICATENA)
Allontanato
nel corso del primo tempo per proteste e per comportamento irriguardoso
nei confronti dell'Arbitro, alla notifica del provvedimento
disciplinare rivolgeva al Direttore di gara, urlando, espressioni
gravemente offensive e minacciose. Nella circostanza entrava sul
terreno di gioco dirigendosi con atteggiamento minaccioso verso
l'Arbitro il quale, per evitare il contatto fisico, era costretto ad
indietreggiare. Nel mentre lasciava il terreno di gioco continuava ad
insultare e minacciare il Direttore di gara, reiterando tale
comportamento alla fine del primo tempo allorquando, posizionatosi in
prossimità della zona antistante gli spogliatoi, tentava di avvicinarsi
nuovamente all'Arbitro senza riuscire nell'intento per l'intervento di
alcuni calciatori della propria squadra che riuscivano a bloccarlo.
Sanzione così determinata in considerazione, oltre che della gravità
dei fatti assolutamente incompatibili con la qualifica del soggetto,
del tutto inidoneo a rappresentare la propria società, anche in
considerazione della recidiva specifica per i fatti di cui al C.U. 62
del 28\10\2009. La Sanzione della squalifica per 4 gare effettive
inflittagli con il suindicato Comunicato ostava alla sua presenza sul
terreno di gioco, presenza sintomatica del disprezzo del soggetto nei
confronti delle norme del Codice di Giustizia Sportiva e di tutti i
principi che sono alla base di ogni attività sportiva. ( R A - R AA - R
CdC )
a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S.
per 1 gara effettiva al Sig. DIONISIO NICOLA (AVELLINO CALCIO.12 SSDARL)
Per avere spintonato con le mani sul petto l'allenatore della squadra avversaria senza farlo cadere.
a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. per 1 gara effettiva al Sig. PESCE FRANCESCO (ROSARNO)
Per
non avere ottemperato ai ripetuti richiami del Direttore di gara che lo
invitava a rimanere seduto sulla propria panchina senza affiancarsi
all'allenatore nel dare disposizioni ai calciatori.
A CARICO DEI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
NOCERA
ANTONIO (ROSARNO) Per non avere ottemperato ai ripetuti richiami del
Direttore di gara che lo invitava a rimanere seduto sulla propria
panchina senza affiancarsi all'allenatore nel dare disposizioni ai
propri calciatori. Lo stesso al termine della gara si avvicinava al
Direttore di gara rivolgendogli frasi irriguardose.
A CARICO DEGLI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 15.03.2010
FOTI
ROSARIO (ACICATENA) Allontanato al termine del primo tempo per proteste
nei confronti dell'Arbitro, alla notifica del provvedimento
disciplinare insisteva nel suo comportamento e nel mentre l'Arbitro,
raggiunto il proprio spogliatoio, stava per chiudere la porta, faceva
leva con la propria spalla contro la porta costringendo il Direttore di
gara a lasciare la maniglia. Quindi, con atteggiamento minaccioso,
chiedeva spiegazioni circa la conduzione tecnica della gara. Soltanto
l'intervento del Commissario di Campo e delle Forze dell'Ordine
rendevano possibile il suo allontanamento e la chiusura dell porta
dello spogliatoio arbitrale.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BATTICCIOTTO
VINCENZO (ACICATENA) Per avere, a gioco in svolgimento, lanciato un
pallone sul terreno di gioco alla scopo di determinare l'interruzione
di un'azione della squadra avversaria.
ERRA ALESSANDRO (SAMBIASE
1962) Uscito dalla propria area tecnica, profferiva espressioni
offensive nei confronti di un Assistente Arbitrale.
PUGLIESE CARMINE
(SAPRI CALCIO S.R.L.) Entrato sul terreno di gioco per oltre 20 metri,
protestava all'indirizzo di un Assistente Arbitrale, allontanato.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PERITI
SALVATORE (NISSA FOOTBALL CLUB A.S.D) Per avere spintonato l'Allenatore
della squadra avversaria senza farlo cadere, allontanato.
BOSCAGLIA ROCCO (TRAPANI CALCIO) Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.
A CARICO DEI GIOCATORI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
VIRGILLITO
ALFREDO (ADRANO CALCIO O.N.L.U.S.) Per aver rivolto all'arbitro frase
ingiuriosa. Sanzione così determinata ai sensi dell'art 19, comma 4,
lett.a) del CGS.
APA PASQUALE (CASTROVILLARI CALCIO) Per avere,
giocatore in panchina, rivolto frasi offensive all'indirizzo della
terna arbitrale. ( R AA )
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TRAORE MAMADOU (HINTERREGGIO) Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.
SALESE ANTONIO (SAPRI CALCIO S.R.L.) Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.
GRILLO FABRIZIO (TRAPANI CALCIO) Per avere, a gioco in svolgimento, colpito con una manata al volto un calciatore avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
RAIMONDI FILIPPO (CASTROVILLARI CALCIO)
TERIACA GAETANO (PALAZZOLO A.S.D.)
MOSCHELLA IVAN (SAMBIASE 1962)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR)
GIACALONE ANTONINO (MAZARA 1946)
RANDAZZO ANTONINO (MAZARA 1946)
TORCIVIA GIUSEPPE (MILAZZO)
GNOFFO FRANCESCO (NISSA FOOTBALL CLUB A.S.D)
RUFFOLO GASPARE (SAPRI CALCIO S.R.L.)