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Le decisioni del Giudice sportivo
mercoledì 14 ottobre 2009
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A CARICO DELLE SOCIETA'
PREANNUNCIO DI RECLAMO
GARA DEL 04 OTTOBRE 2009 PALAZZOLO - SAMBIASE
Il Giudice Sportivo, letti gli atti:
- Rilevato che la mancata partecipazione della SAMBIASE alla gara di cui all’oggetto, è stata determinata dalle avverse condizioni meteorologiche che, due giorni prima, avevano determinato nubifragi e crolli nell’area del MESSINESE;
- Rilevato che il responsabile della Protezione Civile, Dott. Guido BERTOLASO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, aveva disposto che l’autostrada MESSINA – CATANIA e la statale 114, dovevano essere utilizzate soltanto dai mezzi impegnati nell’attività di soccorso;
- Ritenuto che tale situazione, resa vieppiù drammatica dalle notizie circa la presenza di numerosissime vittime, integra un’ipotesi di forza maggiore.
P.Q.M.
1) Delibera che la mancata disputa della gara è da ascriversi a causa di forza maggiore ai sensi dell’art. 55 NOIF.
2) Si rimettono gli atti al Comitato Interregionale per i provvedimenti di competenza.

GARA DEL 04 OTTOBRE 2009 CASTROVILLARI – MODICA CALCIO
Il Giudice Sportivo, letti gli atti:
- Rilevato che la mancata partecipazione della MODICA CALCIO alla gara di cui all’oggetto, è stata determinata dalle avverse condizioni meteorologiche che, due giorni prima, avevano determinato nubifragi e crolli nell’area del MESSINESE;
- Rilevato che il responsabile della Protezione Civile, Dott. Guido BERTOLASO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, aveva disposto che l’autostrada MESSINA – CATANIA e la statale 114, dovevano essere utilizzate soltanto dai mezzi impegnati nell’attività di soccorso;
- Ritenuto che tale situazione, resa vieppiù drammatica dalle notizie circa la presenza di numerosissime vittime, integra un’ipotesi di forza maggiore.
P.Q.M.
1) Delibera che la mancata disputa della gara è da ascriversi a causa di forza maggiore ai sensi dell’art. 55 NOIF.
2) Si rimettono gli atti al Comitato Interregionale per i provvedimenti di competenza.

€ 800,00 MILAZZO Per avere propri sostenitori, per gran parte della durata della gara, rivolto espressioni ingiuriose ad uno degli Assistenti Arbitrali, all'indirizzo del quale lanciavano sputi che lo attingevano in più parti del corpo. ( R AA )




A CARICO DEI DIRIGENTI
INIBIZIONE
a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. per due gare effettive al Sig. CIMMINO CARMINE (VIRIBUS UNITIS)
Per avere protestato nei confronti dell'Arbitro con termini irriguardosi, apostrofando nella circostanza il Direttore di gara con espressione offensiva, allontanato.


A CARICO DEI GIOCATORI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CASSARO RICCARDO (NISSA FOOTBALL CLUB A.S.D) Calciatore in panchina, dopo una decisione dell'Arbitro, a gioco fermo, alzatosi dalla panchina, rivolgeva al medesimo, urlando, espressioni gravemente ingiuriose. ( R A - R AA )

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ESPOSITO MORENO (AVELLINO CALCIO.12 SSDARL) Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.
BIANCONE CRISTIAN (AVELLINO CALCIO.12 SSDARL) Per comportamento gravemente scorretto nei confronti di un calciatore avversario.
DI PIEDI MICHELE (CASTROVILLARI CALCIO) Per comportamento gravemente scorretto nei confronti di un calciatore avversario.
VOLPI ALESSANDRO (PALAZZOLO S.R.L.) Per aver profferito frase blasfema.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
COLLETTO SALVATORE (TRAPANI CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR)
PELLEGRINO GASPARE (MODICA CALCIO)
GHIDINI STEFANO (PALAZZOLO S.R.L.)

 
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